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Protocollo addizionale
Nell’atto di sottoscrivere la Convenzione oggi conclusa tra la
Santa Sede e il Saarland sono state fatte le seguenti concordi
dichiarazioni che costituiscono parte integrante della Convenzione
stessa:
Circa l’articolo 1 capoverso I
Si € d’accordo che una modifica dello sstatuto della sezione di
Teologia cattolica nel quadro della strutturazione dell’Universitä
del Saarland richiede un accordo tra le Parti contraenti.
Circa Particolo 1, capoverso 2
Programmi di studio nella sezione di Teologia cattolica di.
versi da quelli attualmente esistenti possono essere autorizzati
solo sulla base di una particolare intesa fra le Parti contraenti.
Le Parti contraenti sono d’accordo che nelle Universitä statali
la Teologia cattolica va insegnata, in base alla intesa tra
Chiesa e Stato, in adesione al Magistero della Chiesa cattolica.
In applicazione dell’articolo 12 capoverso 1 periodo 2
della Convenzione tra la Santa Sede e la Prussia del
14 giugno 1929 e dell’articolo 19 periodo 2 del Concordato
col Reich Germanico del 20 luglio 1933 unitamente al rispettivo
Protocollo Finale, al momento della stipulazione della
presente Convenzione sono in vigore, come regola fondamentale
per i rapporti della sezione di Teologia cattolica con
l’Autoritä ecclesiastica, specialmente la Costituzione Apostolica
«Sapientia Christiana» del 15 aprile 1979, nonche le rela.
tive Norme Applicative del 29 aprile 1979 e i Decreti del 1‘
gennaio 1983
Circa l’articolo 2 capoverso
Si € d’accordo che la sezione di Teologia cattolica sara dotata
di almeno quattro posti di professore ordinario.
N governo del Land si adopererä perche la sezione di Teologia
cattolica sia convenientemente dotata di personale e di
mezzi materiali secondo le norme del diritto universitario. €