Full text : 1985 (0029)

203 —

religione cattolica per le scuole del Saarland.

Articolo 2

(1) 11 Saarland provvede, con Jistituzione di appositi curriculi
nella sezione di Teologia cattolica, a che la formazione degli
insegnanti della religione cattolica corrisponda alle esigenze
dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

(2) L’intervento del competente Ministro nella introduzione,
modifica 0 soppressione dei curriculi di cui al capoverso 1,
avverrä solo con l’accordo dell’Autoritä diocesana competente.


Articolo 3

Le regolamentazioni in materia di formazione e di esami statali
 per il magistero scolastico sono emanate d’accordo con
l’Autoritä diocesana competente. Lo stesso vale per il gradimento
 ministeriale per gli ordinamenti degli studi dell’Universitä
 del Saarland per la sezione di Teologia cattolica.

Articolo 4

(1) Ai posti di professori nella sezione di Teologia cattolica si
applica l’articolo 12 capoverso 1 della Convenzione fra la
Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929 unitamente al
rispettivo Protocollo Finale circa l’articolo 12 capoverso 1]
periodo 2.

Il Vescovo competente € il Vescovo di Treviri.

(2) La commissione incaricata di preparare la proposta di
chiamata ha il diritto di consultarsi con il Vescovo compe
tente.

(3) Per le altre persone che nella sezione di Teologia cattolica
assolvono in modo autonomo compiti di insegnamento loro
affidati con un intervento statale, si applica analogamente il
Capoverso ].
            
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